Posto che la disciplina della sottoscrizione delle decisioni rese dal Consiglio nazionale forense è dettata dall’art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le decisioni del Consiglio nazionale forense devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario, come previsto dalla citata disposizione della legge professionale, che ha natura di “lex specialis”, non anche dal relatore, come invece richiede l’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. Né questa diversità di disciplina, relativamente alla sottoscrizione delle decisioni, rispetto al giudizio innanzi al giudice ordinario si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che la sottoscrizione del presidente e del segretario è in grado di assicurare la conformità del contenuto della decisione e della relativa motivazione alla deliberazione collegiale ed alle ragioni che la determinarono.
Cassazione Civile, sentenza del 10 gennaio 2003, n. 257, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Napoletano G- P.M. Palmieri R (conf.)
0 Comment