Gli uffici legali presso gli enti pubblici, contemplati dall’art. 3 dell’ordinamento professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), al fine della possibilità di iscrizione, nell’elenco speciale annesso all’albo, degli avvocati e dei procuratori addetti agli uffici medesimi, sono solo quelli che esplicano compiti di consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti detti enti, e non anche, pertanto, quelli cui risulti demandato il mero disbrigo di pratiche amministrative, nel campo delle attività istituzionali degli enti stessi (nella specie, cosiddetto ufficio legale dell’istituto di credito fondiario della regione marchigiana).
Cassazione Civile, sentenza del 11 dicembre 1979, n. 6439, sez. U- Pres. SBROCCA N- Rel. CAROTENUTO G- P.M. GAMBOGI A (CONF)
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