Praticanti avvocati: la cessazione dell’abilitazione al patrocinio

L’iscrizione dei laureati in giurisprudenza nel registro speciale dei praticanti procuratori – ai fini del patrocinio dinanzi alle preture ed ai conciliatori del distretto della corte di appello, per il quadriennio previsto dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985 n. 406 (che ha sostituito l’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) – ha natura costitutiva, sicché, decorso tale periodo, l’autorizzazione al patrocinio non viene meno ipso iure, occorrendo, invece, un formale provvedimento di cancellazione dal detto registro, emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori.

Cassazione Civile, sentenza del 06 aprile 1989, n. 01643, sez. 2- Pres. D’AVINO GB- Rel. VELLA A- P.M. LANNI S (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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