Il praticante procuratore che firmi atti di citazione innanzi alla Corte di Appello con autentica della firma del mandato, anche se il patrocinio si svolge insieme con procuratore o avvocato; assuma difesa di parte civile in un procedimento penale innanzi ad una Pretura di un distretto di Corte d’Appello diverso da quello in cui il praticante è iscritto; assista in una separazione uno dei coniugi in occasione di comparizioni avanti al Presidente del Tribunale; usi timbri con l’indicazione procuratore legale quando, pur avendo conseguito l’idoneità, non ha ottenuto l’iscrizione al relativo albo, tiene un comportamento lesivo della dignità e del decoro professionale (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 21 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Montalto), sentenza del 11 giugno 1992, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 11 Giugno 1992 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 21 Maggio 1990 (sospensione)
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