Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, sancito dall’art. 473 cod. proc. pen. già vigente, non è applicabile nel procedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati e procuratori, considerata la natura amministrativa e non giurisdizionale delle funzioni svolte dal Consiglio dell’ordine in detto procedimento, nel quale è sufficiente che il “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni sia formato, in concreto, con la partecipazione alla fase deliberativa di componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato.
Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
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