L’art. 49 della legge forense, R.D.L. n. 1578 del 1933, prevede gli istituti dell’astensione e della ricusazione del consiglio nazionale e dei consigli locali per i soli procedimenti disciplinari, che hanno struttura giudiziale, e non anche per i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dall’albo, che hanno natura amministrativa, ed in cui l’eventuale difetto di obiettività di un membro del consiglio locale è denunciabile al consiglio nazionale non quale autonoma ragione di censura, ma quale sintomo di eccesso di potere nella decisione.
Cassazione Civile, sentenza del 19 luglio 1976, n. 02848, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. CAROTENUTO G
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