Il ricorso per cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense è inammissibile se non sia stato notificato, oltre a tutte le parti interessate a resistere, anche al procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, che è contraddittore necessario sia nei giudizi di impugnazione di decisioni emesse in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, sia nei giudizi in materia disciplinare, come risulta dagli artt 35 e 56 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; ne è possibile la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto l’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, impone la notificazione del ricorso a tutte le parti interessate entro un unico termine.
Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156, sez. U- Pres. CAPORASO S- Rel. VELA A
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