La cancellazione, con effetti “ex nunc”, dall’albo degli avvocati e procuratori, secondo le previsioni degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, risponde ad un potere conferito ai consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del rapporto costituito con l’iscrizione, non a titolo di annullamento o revoca dell’atto precedente, e, pertanto, può essere disposta non solo per situazioni sopravvenute, ma anche per fatti preesistenti e noti al momento dell’iscrizione.
Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)
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