L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e procuratore, ove, in deroga al principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di impiegato pubblico o privato, consente l’iscrizione nell’albo speciale per i dipendenti inseriti in uffici legali, si riferisce esclusivamente ai dipendenti di enti pubblici, e, pertanto, non riguarda i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni (nella specie, sip), ancorché con partecipazione pubblica, ovvero soggette a controlli pubblicistici (senza che sia configurabile un contrasto con l’art. 3 della costituzione, alla stregua dell’obiettiva diversità delle situazioni degli uni e degli altri, anche per quanto attiene alle esigenze di tutela dell’autonomia ed efficienza della professione forense).
Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)
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