Il termine per la notifica delle sentenze del CNF è ordinatorio

L’inosservanza del termine di trenta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, debbono essere notificate le decisioni del Consiglio Nazionale Forense non ne comporta la cassazione, non essendo tale termine previsto a pena di nullità.

Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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