La norma dell’art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), secondo la quale “non si può pronunciare la cancellazione (dagli albi degli avvocati e procuratori) quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”, persegue l’esigenza garantista di vietare che il consiglio dell’ordine possa far ricorso in via breve alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti dell’iscritto il cui comportamento (successivo all’iscrizione) abbia già dato luogo ad un procedimento disciplinare o debba dar luogo ad una contestazione disciplinare (di riflesso a fatto imputato in sede penale) con maggiore ampiezza di difesa per l’inquisito, ma non esclude che il consiglio predetto possa, in tempo successivo all’iscrizione ed anche al di fuori delle revisioni periodiche dell’albo, rimuovere l’iscrizione erroneamente disposta in mancanza del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” previsto dall’art. 17 n. 3 del R.D.L. citato.
Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)
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