L’Efibanca (Ente Finanziario Interbancario), in quanto soggetto privato costituito in forma di società per azioni, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’ incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato, non valendo ad escludere la natura privata del detto ente la costituzione da parte di istituti di credito di diritto pubblico, per il perseguimento di finalità d’interesse comune, e l’assoggettamento di esso a controlli pubblicistici.
Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12016, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
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