L’inosservanza del termine di quindici giorni, per la notificazione all’interessato delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo (art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), non determina l’inefficacia del relativo provvedimento, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione delle deliberazioni medesime davanti al consiglio nazionale forense, il quale decorre dalla data di detta notificazione.
Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1987, n. 01610, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. CRUCIANI M- P.M. CARISTO M (CONF)
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