L’art 3,in relazione all’art 37, del rdl 27 novembre 1933 n 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale prevede la cancellazione dall’albo ordinario, e l’iscrizione nell’elenco speciale, nei confronti del professionista che sia dipendente di un ente pubblico, in qualità di addetto all’ufficio legale, manifestamente non si pone in contrasto con il precetto dell’art 3 della costituzione, in relazione al difforme trattamento accordato ai docenti di università ed istituti secondari statali,cui è consentito il libero esercizio della professione forense, tenuto conto dell’obiettiva diversità della prima situazione, nella quale il dipendente, incaricato della cura dei particolari interessi dell’ente datore di lavoro non si trova in quella condizione di autonomia che costituisce il presupposto dell’esercizio della libera professione.
Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)
0 Comment