Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, disciplinato dal rd 22 gennaio 1934 n 37, le comunicazioni e notificazioni (nella specie, notifica dell’atto di riassunzione in sede di rinvio), nei confronti delle parti che abbiano adempiuto all’onere di eleggere domicilio in Roma, secondo la previsione dell’art 60 terzo comma del citato decreto, vanno effettuate presso il domiciliatario.
Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)
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