A soddisfare il precetto dell’art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il quale stabilisce che la cancellazione dall’albo professionale non può essere pronunciata dal consiglio dell’ordine se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, non occorre che l’interessato stesso sia convocato davanti al consiglio nel giorno stesso della deliberazione, ma basta il previo invito a presentare le giustificazioni, anche per iscritto.
Cassazione Civile, sentenza del 28 giugno 1976, n. 02421, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SANDULLI R
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