A norma dell’art. 37 n. 4 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il consiglio dell’ordine deve cancellare d’ufficio dall’albo l’avvocato che abbia trasferito la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui sia iscritto. Il consiglio non è obbligato a concedere termine per il trasferimento ad altro albo, ma l’interessato può chiedere la sospensione del provvedimento di cancellazione ed il nulla osta per il trasferimento della iscrizione.
Cassazione Civile, sentenza del 28 giugno 1976, n. 02421, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SANDULLI R
0 Comment