Il potere di cancellare dall’albo, ai sensi degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), professionisti che versino in situazioni d’incompatibilità non è inquadrabile nelle tradizionali figure dell’annullamento e della revoca degli atti amministrativi ed è esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all’iscrizione, dei quali erroneamente non si sia tenuto conto in origine, restando esclusa, in ragione dell’interesse pubblico sottostante al potere predetto, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un’iscrizione ottenuta sulla base di presupposti erroneamente ritenuti esistenti.
Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)
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