Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il provvedimento ammissivo dei testi indicati a difesa, a cura e spese di parte, reso dal presidente del consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 49 secondo comma del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, non deve essere comunicato all’interessato, il quale ha la facoltà e l’onere di prenderne cognizione presso la segreteria del consiglio. Pertanto, ove l’incolpato non abbia citato i testi per la seduta all’uopo fissata, deve escludersi l’obbligo di disporne la citazione d’ufficio, e deve altresì escludersi, pure se si deduca la mancata conoscenza di detto provvedimento, l’obbligo di disporre un rinvio del giudice (rinvio previsto dell’ultimo comma del citato art. 49 solo nella diversa ipotesi dell’oggettiva impossibilità di citazione dei testi).
Cassazione Civile, sentenza del 29 novembre 1988, n. 6466, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. BENEFORTI E- P.M. DI RENZO M (DIFF)
0 Comment