L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale fissa il principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di dipendente di ente pubblico o privato, ancorché con mansioni di assistenza o consulenza legale (non a carattere scientifico o letterario), e con la sola eccezione dei dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali, manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 3 della costituzione, in relazione al diverso trattamento accordato ai docenti delle università e delle scuole pubbliche (cui è consentita detta attività), considerata la peculiare situazione di questi ultimi, che svolgono compiti di formazione culturale dei cittadini, non indirizzati a fini particolari dell’ente datore di lavoro.
Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 7951, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)
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