In tema di ordinamento professionale forense, la “ratio” della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicchè, ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto professionale. Conseguentemente, sebbene tra le aziende sanitarie ed i loro direttori intercorra un rapporto di lavoro autonomo a tempo intederminato, ciò non esclude che tale rapporto determini l’incompatibilità con la professione legale, trattandosi di rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16/07/2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 24 giugno 2009, n. 14810- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Nappi Aniello- P.M. Martone Antonio
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