Ai fini dell’applicazione dell’art. 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933 n. 1578, la nozione di transazione della lite deve essere intesa nella più ampia accezione di ogni accordo che abbia l’effetto di estinguere la controversia senza l’intervento del giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma del contratto disciplinato dagli art. 1965 e ss. cod. CIV..
Cassazione Civile, sentenza del 11 gennaio 1997, n. 242, sez. 2- Pres. Girone G- Rel. Triola RM- P.M. Gambardella V (Conf.)
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