Incompatibilità professionali: la docenza presso una scuola gestita da ente sovvenzionato dalla regione

Le disposizioni dell’art. 3, comma quarto lett. a) del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato, prevedendo che l’esercizio della professione forense è compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, ha carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego e, quindi, è norma di carattere eccezionale non passibile, a norma dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica. Consegue che la disposizione in questione non è estensibile al caso diverso e da esso non previsto di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato (la S.C. ha ritenuto non applicabile la disposizione in questione ad un caso di impiego retribuito di docente presso una scuola istituita e gestita da un ente sovvenzionato dalla regione, rigettando il ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense che confermava il provvedimento di cancellazione dall’albo di un Consiglio dell’ordine).

Cassazione Civile, sentenza del 28 maggio 1998, n. 5288, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Paolini G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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