Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli territoriali dell’ordine degli avvocati ha, a differenza di quello davanti al Consiglio nazionale forense, natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché alle relative decisioni non sono applicabili le norme del codice di procedura civile relative all’impugnabilità delle sentenze; pertanto, poiché – a norma dell’art. 50, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – la decisione disciplinare diventa inoppugnabile qualora non sia impugnata entro venti giorni dalla notifica della copia integrale della medesima, la notifica di una copia incompleta di tale decisione è inidonea a far decorrere il predetto termine e non lede il diritto di difesa dell’interessato, potendo egli ottenere una copia completa del provvedimento presso la segreteria dell’Ordine professionale, mantenendo integro, fino a quel momento, l’intero termine per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2011, n. 11564- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FELICETTI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico
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