La mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M.

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali dell’Ordine degli avvocati e il relativo procedimento, rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale, con la conseguenza che, qualora il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi dell’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M., prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48, non comporta alcuna sanzione di nullità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/12/2010)

Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28339- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. CAPPABIANCA Aurelio

abc, Giurisprudenza Cassazione

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