Anche la sospensione cautelare presuppone (a pena di nullità) la convocazione dell’interessato

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 30/05/2011)

Cassazione Civile, sez. Unite, 01 marzo 2012, n. 3182- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MASSERA Maurizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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