Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell’incolpato che lamentava non essere stato messo a sua disposizione l’esposto presentato da un suo cliente dal quale sosteneva avesse preso avvio il procedimento disciplinare e del quale, tuttavia, non aveva dimostrato l’esistenza). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele
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