Delibera di apertura del procedimento disciplinare e ne bis in idem

Nel procedimento disciplinare a carico di avvocato, la preclusione dell’esame del merito, prevista in sede d’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense non è limitata all’accertamento della responsabilità dell’incolpato, ma si estende a qualsiasi accertamento relativo all’oggetto del giudizio disciplinare, al di là di ciò che è strettamente necessario al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’apertura del procedimento medesimo. Vi rientra, di conseguenza, il sindacato sul divieto di “bis in idem” trattandosi di valutazione inerente al merito. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/12/2009)

Cassazione Civile, sez. Unite, 12 luglio 2010, n. 16283- Pres. PAPA Enrico- Est. D’ALESSANDRO Paolo- P.M. GAMBARDELLA Vincenzo

Giurisprudenza Cassazione

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