Il termine per la revocazione della sentenza del CNF

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., il termine per la proposizione del giudizio è di trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio nazionale forense all’interessato effettuata a norma dell’art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Infatti, mentre per l’individuazione del termine (trenta giorni) e per la relativa decorrenza (dalla notificazione della sentenza) occorre fare riferimento, in assenza di norme derogatorie contenute nel citato art. 56, alle disposizioni comuni dettate dal codice di rito civile (rispettivamente, artt. 325, primo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ.), quanto al “dies a quo” da cui far decorrere il termine di decadenza, deve trovare applicazione la regola, non limitata soltanto al giudizio di Cassazione, posta dal primo comma dello stesso art. 56, che fissa come “dies a quo” quello della notificazione della decisione direttamente all’interessato da parte del Consiglio nazionale forense, in deroga all’art. 285 cod. proc. civ., che prevede la notificazione della sentenza ad istanza di parte. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 17/12/2009)

Cassazione Civile, sez. Unite, 15 ottobre 2010, n. 21272- Pres. PAPA Enrico- Est. AMOROSO Giovanni- P.M. IANNELLI Domenico

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