L’audizione di un futuro teste presso il proprio studio legale

Costituisce violazione deontologica di rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 52 del codice deontologico forense, l’audizione di un futuro teste, da parte di un legale presso il suo studio, alla presenza di collaboratori del professionista, trattandosi di una condotta non rivolta allo svolgimento della legittima attività di valutazione della rilevanza defensionale delle informazioni in possesso del teste, da svolgersi con adeguate garanzie di riservatezza, ma di un’audizione svolta esclusivamente al fine di precostituirsi prove testimoniali sull’oggetto del colloquio, condotto deliberatamente alla presenza di terzi, in modo da potersene avvalere per contestare la non veridicità della successiva deposizione resa davanti al giudice. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 25/10/2010)

Cassazione Civile, sez. Unite, 27 ottobre 2011, n. 22380- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

abc, Giurisprudenza Cassazione

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