La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA

Non costituisce illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto; ciò dovendosi valorizzare e non contraddire il principio basilare del nemo tenetur contra se edere, che vale, oltrechè per il giudizio disciplinare in senso proprio, anche per la cosiddetta fase predibattimentale dello stesso. Ciononostante, l’Organo disciplinare può valutare i comportamenti adottati dall’iscritto nel corso della vicenda procedimentale che lo riguarda ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

NOTA:
In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 29 Novembre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 14 Maggio 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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