La delibera di archiviazione non è impugnabile al CNF

La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, non essendo riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 29 Novembre 2012 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Marzo 2011 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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