L’obbligo di specificare i motivi nell’appello al CNF

Atteso che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, deve ritenersi inammissibile il ricorso che mancando della specificazione delle ragioni e dei motivi di impugnazione della decisione dell’organo territoriale, si limiti brevemente a vaghe enunciazioni.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 13-07-2009, n. 78.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 29 Novembre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 05 Luglio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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