L’appello al CNF va depositato presso il COA locale

Il ricorso avverso le decisioni disciplinari dei COA presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense, anziché presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha pronunciato la delibera impugnata, è inammissibile per inosservanza dell’art. 59, comma 1, RD 37/34.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF nn. 211/2009, 118/2011, 32/2012.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 29 Novembre 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 19 Aprile 2012
Giurisprudenza CNF

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