Il ricorso avverso le decisioni disciplinari dei COA presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense, anziché presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha pronunciato la delibera impugnata, è inammissibile per inosservanza dell’art. 59, comma 1, RD 37/34.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF nn. 211/2009, 118/2011, 32/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 29 Novembre 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 19 Aprile 2012
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