Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata (art. 59 r.d. n. 37/1934): qualora l’appellante opti per la modalità di presentazione a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine.
NOTA:
Contra, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, secondo cui, ai fini del rispetto del termine per l’impugnazione, l’appello deve anche pervenire in tempo al COA destinatario.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 29 Novembre 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 19 Aprile 2012
0 Comment