In relazione al requisito della condotta specchiatissima e illibata, il precedente giudiziario risalente a sedici anni prima del momento dell’iscrizione deve essere valutato discrezionalmente nel contesto generale della condotta del richiedente; se tale condotta dalla sentenza di condanna in poi sia stata irreprensibile ed apprezzabile, il precedente penale resta confinato in un peccato di gioventù inidoneo a costituire impedimento all’iscrizione. (Rigetta ricorso proposto contro decisione Consiglio Ordine Bari, 29 gennaio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 9 maggio 1992, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 09 Maggio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 29 Gennaio 1991
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