Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza il professionista che nell’esercizio delle funzioni di magistrato onorario non si astenga ex art. 53 n. 2 C.D.F. in una procedura introdotta da un avvocato sulla cui carta intestata risulti anche il proprio nominativo quale componente dello studio (Nel caso di specie, l’avvocato magistrato onorario, dopo aver deciso -accogliendolo- il ricorso del collega di studio, si era inoltre personalmente recato presso l’autorità di polizia competente al fine di accertare l’esecuzione del provvedimento stesso).
NOTA:
In senso conforme, CNF 6.9.2002 n. 121.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 06 Ottobre 2009 (censura)
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