Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ufficio legale dell’ente

L’ufficio legale dell’ente pubblico cui fa riferimento l’eccezione al regime delle incompatibilità disciplinato dall’art. 3 L.P.F. deve costituire un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti devono esercitare le funzioni di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico. Il contemporaneo svolgimento di un attività legale e di una attività amministrativa non consente pertanto di ritenere integrato l’essenziale requisito dell’esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l’autonomina della funzione, ne garantisce l’indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz.Forense 15.12.2011 n. 213 nonché Cons.Naz.Forense 01.06.2011 n. 84.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 29 Novembre 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Luglio 2010 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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