Nel caso di fatti costituenti anche reato (art. 44 L.P) e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il procedimento disciplinare (ed il relativo termine quinquennale di prescrizione) è necessariamente sospeso ex art. 295 cpc fino alla definizione del processo penale con sentenza penale irrevocabile. Nel caso di provvedimento adottato in difetto di sospensione, il procedimento stesso deve ritenersi viziato da eccesso di potere.
NOTA:
In arg. cfr. pure la giurisprudenza conforme di Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), decisione del 21 aprile 2011, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 9 aprile 2009, n. 6; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 137; Cassazione Civile, SSUU, 5 ottobre 2007, n. 20843; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 182; Cassazione Civile, SSUU, 15 luglio 2005, n. 14985.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 29 Novembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 23 Novembre 2009 (sospensione)
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