Vietato produrre in giudizio la proposta transattiva ricevuta dal collega di controparte

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 maggio 2002 n. 70.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 29 Novembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Maggio 2006 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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