L’avvocato va considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l’attività professionale. Deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell’avvocato che, avendo rilevanza esterna, incida negativamente sul prestigio, l’attività e il decoro dell’intera classe forense.
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
– Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Luglio 2009 (censura)
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