L’art. 36 della Costituzione, nel sancire il diritto al lavoro, non è contraddetto, nel suo contenuto programmatico, da quelle norme ordinarie di contenuto sanzionatorio che comportano limitazioni nella sfera dei diritti e degli interessi legittimi delle persone, in omaggio ad altri valori e principi costituzionalmente rilevanti: tale è il caso delle sanzioni penali ed anche, come nel presente caso, di quelle disciplinari. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 14 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 29 aprile 1992, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 29 Aprile 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Dicembre 1989
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