L’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine non è in alcun modo condizionato né dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico – atteso
che il COA, ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni – né tantomeno dalla sussistenza, oppure no, di un rapporto professionale con l’esponente (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che l’esposto nei suoi confronti era stato fatto dal coniuge del suo cliente e non da quest’ultimo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Luglio 2009 (censura)
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