Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario

In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 cdf, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 100.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Febbraio 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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