Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra collega opera anche nei confronti del nuovo procuratore

Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente, deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Febbraio 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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