Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo avvocati e procuratori – Iscrizioni di diritto – Richiesta al Consiglio dell’Ordine di parere sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione – Non luogo a provvedere.

Né dalla legge professionale, né da altre leggi vigenti, né da prassi consolidata si può desumere che tra i compiti dei Consigli degli Ordini forensi rientri quello di fornire interpretazioni di leggi, soluzioni di complesse questioni giuridiche, declaratorie di certezza di diritti o comunque pronunce di mero accertamento, soprattutto se in materia sulla quale, nell’espletamento dei loro compiti istituzionali, i Consigli potranno essere chiamati a deliberare con provvedimento soggetto al sindacato del Consiglio nazionale forense (nel caso di specie, il ricorrente, vice questore della Polizia di Stato e docente titolare di diritto di Polizia presso l’Istituto superiore di Polizia di Roma, aveva impugnato la decisione con cui il Consiglio dell’Ordine forense di Teramo aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di sussistenza o meno del diritto del ricorrente all’iscrizione all’Albo dei procuratori legali, ai sensi dell’art. 36, lett. c), legge 22 gennaio 1934, n. 36, una volta cessati i motivi di incompatibilità dovuti all’appartenenza al ruolo di un’amministrazione statale). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Teramo, 30 gennaio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 29 aprile 1992, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 29 Aprile 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 30 Gennaio 1991
Giurisprudenza CNF

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