Prescrizione disciplinare: fatti punibili solo in sede disciplinare e fatti costituenti anche reato

Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta; resta pertanto irrilevante, secondo la disciplina dell’art. 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il consiglio dell’ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo necessariamente di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/10/2010)

Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10071- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. IANNELLI Domenico

Giurisprudenza Cassazione

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