In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’azione disciplinare per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria, in considerazione dello speciale “vulnus” che l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine forense ed alla credibilità della professione. Ne consegue che essa può essere esercitata dal Consiglio dell’ordine anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorché tale “vulnus” sia ricaduto nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/12/2008)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01 febbraio 2010, n. 2223- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Mensitieri Alfredo- P.M. Iannelli Domenico
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