Illecita la pubblicità informativa attuata con modalità offensive del decoro e della dignità della professione

In tema di illeciti disciplinari riguardanti gli avvocati, mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell’attività professionale finalizzata all’acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente – ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e degli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico forense – ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato, “in parte qua”, sentenza del C.N.F. che aveva irrogato la sanzione della censura a carico di due avvocati che avevano aperto uno studio sulla pubblica via con la suggestiva insegna “A.L.T. – assistenza legale per tutti – prima consulenza gratuita”). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE

Giurisprudenza Cassazione

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