Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, in via integrativa quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; pertanto, disponendo specificatamente la legge professionale quanto alla competenza territoriale disciplinare (art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; art. 1 del d. lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597) relativamente all’avvocato componente del Consiglio dell’ordine, non è possibile procedere né all’applicazione delle norme del processo civile sulla modificazione della competenza per ragioni di connessione, né, a maggior ragione, di quelle della procedura penale. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)
Cassazione Civile, sez. Unite, 18 novembre 2010, n. 23287- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE
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